S. TERESA DI RIVA – La giustizia sportiva ha emesso il verdetto sulla partita tra Jonica e Città di Avola, sospesa qualche settimana fa nel campionato di Eccellenza Siciliana, girone B, dopo cori razzisti rivolti al giocatore Alegria Florez Jairo della Jonica. Il ricorso presentato dal Città di Avola è stato accolto: la Jonica è stata sconfitta a tavolino con il punteggio di 0-3, subendo anche la penalizzazione di un punto in classifica e una multa di 300 euro. Inoltre, al dirigente Aldo Grezzo è stata inflitta un’inibizione fino al 10 novembre.
Anche il Città di Avola ha ricevuto una sanzione per la responsabilità dei propri tifosi: la società dovrà pagare una multa di 600 euro e disputare una partita a porte chiuse. I cori razzisti, che hanno spinto la Jonica a lasciare il campo al 38º minuto del secondo tempo, non sono stati sufficientemente contenuti nonostante il tentativo del capitano del Città di Avola, Ruiz Pierpaolo, di placare i sostenitori.
L’episodio ha scosso la comunità calcistica regionale, evidenziando il problema del razzismo nei campi dilettantistici. Il caso si è ulteriormente complicato nei giorni seguenti, quando Alegria Florez Jairo è stato protagonista di un altro episodio critico: durante la partita successiva contro il Palazzolo, è stato espulso al novantesimo per aver aggredito un avversario, causandogli la temporanea perdita di sensi. La commissione disciplinare ha deciso per una lunga squalifica del giocatore, che rimarrà fuori campo fino al 15 gennaio 2025.
Questi eventi sollevano interrogativi sull’efficacia delle misure attuali contro i comportamenti violenti e razzisti nelle competizioni locali, aprendo una riflessione sulle responsabilità delle società e delle istituzioni sportive nel contrastare intolleranza e tensioni in campo.
IL PROVVEDIMENTO:
“GARE DEL 13/10/2024
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 13/10/2024 JONICA F.C. – CITTA DI AVOLA 2020
0-3; Sospesa al 38′ del s.t.; Ricorso Città di Avola 2020
“Con ricorso ritualmente proposto la Società Città di Avola 2020, considerata la “palese ed indubitabile sussistenza del presupposto del rifiuto della squadra della Jonica di proseguire la gara, con conseguente decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente, a pochi minuti dal termine del secondo tempo sul risultato di 3-0 per la ricorrente, la partita in oggetto”, chiede che venga deliberata l’ applicazione dell’art. 53 comma 2 NOIF con la sconfitta a tavolino e la penalizzazione di un punto in classifica a carico della Società Jonica; Esaminato il rapporto di gara, dallo stesso si rileva che: “al minuto 38 del 2º tempo si udivano degli ululati provenienti dalla tribuna e in particolare dal settore ospiti occupato dai sostenitori della società Città di Avola indirizzati a Alegria Florez Jairo, n. 11 della società Jonica. Immediatamente si attivava Ruiz Pierpaolo, n. 10 e capitano della società Città di Avola, il quale si recava sotto il settore ospiti occupato dai sostenitori della società Città di Avola chiedendo di cessare i cori appena uditi.
A questo punto Alegria Florez Jairo si sedeva sul terreno di gioco e rifiutava di proseguire la gara, successivamente la società Jonica nella sua totalità, dirigenti e calciatori, decideva di abbandonare il terreno di gioco. Poco dopo negli spogliatoi la società Jonica a nome di Grezzo Aldo, dirigente accompagnatore, e Savoca Giuseppe, n. 5 e capitano della squadra, presentava delle dichiarazioni spontanee riguardo la gara in questione e confermava la decisione di non volere proseguire la gara.”; Nel merito, appare del tutto ingiustificata la decisione assunta dalla Società Jonica di non proseguire la disputa della gara sia pure “per solidarietà verso il proprio compagno di squadra”, oggetto delle manifestazioni di intemperanza di discriminazione a sfondo razziale che vanno adeguatamente sanzionate ai sensi dell’art. 28, comma 4, e dell’art. 8, comma 1, lettera b) e lettera d), del C.G.S.; Per quanto sopra; Visto l’art. 53, comma 2, delle NOIF; Si delibera:
Di accogliere il ricorso proposto dalla Società Città di Avola, non addebitando alla stessa il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva di cui all’art. 48, comma 2, del C.G.S.; Di infliggere alla Società Jonica la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di Euro 300,00 (1.ma rinuncia); Di infliggere al dirigente accompagnatore della Società Jonica, Grezzo Aldo, la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 10/11/2024; Di infliggere alla Società Città di Avola l’ammenda di Euro 600,00 con obbligo di disputare una gara con tutti i settori privi di spettatori”.