Le elezioni amministrative di Messina del maggio scorso superano anche l’esame del Tribunale amministrativo regionale. Il Tar di Catania ha respinto entrambi i ricorsi presentati contro la regolarità della consultazione che ha portato alla riconferma del sindaco Federico Basile. Una doppia decisione arrivata questa mattina, 21 ottobre, all’indomani dell’udienza nella quale erano state discusse le contestazioni relative alla presentazione delle quindici liste riconducibili a Sud chiama Nord senza raccolta delle sottoscrizioni e alla tempistica delle dimissioni del primo cittadino. I giudici hanno dunque lasciato in piedi gli atti elettorali impugnati, compresi quelli relativi alla proclamazione degli eletti. Per conoscere le ragioni giuridiche dei rigetti sarà necessario attendere il deposito delle motivazioni.
Due ricorsi, un unico verdetto: il Tar respinge le contestazioni
Il primo procedimento era stato promosso da Michele Laghezza e Giuseppe Currò, assistiti dagli avvocati Roberto Materia e Giuseppe Losi. Al centro dell’iniziativa giudiziaria la questione delle quindici liste presentate da Sud chiama Nord senza la raccolta delle firme normalmente richiesta per partecipare alle competizioni elettorali. Anche questo ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese processuali.
Il secondo ricorso era stato presentato da Salvatore Bucceri, candidato al Consiglio comunale nella lista Rinascita Messina collegata a Gaetano Sciacca, e dal cittadino Sebastiano Dibilio, rappresentati dagli avvocati Paolo Starvaggi e Angelo Giorgianni. In questo caso le contestazioni investivano un quadro più ampio di provvedimenti amministrativi, dalla convocazione delle elezioni alla proclamazione degli eletti, compresa quella del sindaco Basile.
Il collegio della quinta sezione del Tar Sicilia, sede di Catania, presieduto dalla giudice Agnese Anna Barone, ha respinto anche questo ricorso, disponendo la compensazione delle spese. Una decisione che mantiene efficaci gli atti contestati e chiude, almeno in questa fase del giudizio amministrativo, i due procedimenti.
Le dimissioni di Basile e la convocazione delle elezioni
Uno degli aspetti più delicati della controversia riguardava la tempistica delle dimissioni di Federico Basile. Secondo i ricorrenti, il sindaco avrebbe lasciato l’incarico troppo tardi perché Messina potesse essere legittimamente inserita nella tornata elettorale del 24 e 25 maggio 2026. La contestazione coinvolgeva quindi non soltanto la scelta politica del primo cittadino ma anche la successione degli atti istituzionali che avevano consentito il ritorno anticipato alle urne. Nel ricorso di Bucceri e Dibilio erano stati impugnati la deliberazione della giunta regionale relativa all’inserimento di Messina nella consultazione elettorale, il decreto dell’assessorato regionale delle Autonomie locali, la nota prefettizia di convocazione dei comizi e i verbali di proclamazione degli eletti.
Il dispositivo depositato dal Tar comunica il rigetto del ricorso ma non consente ancora di stabilire quali argomentazioni abbiano determinato la decisione dei magistrati. In particolare, soltanto la sentenza integrale potrà chiarire come sia stata valutata la questione delle dimissioni e quali considerazioni abbiano portato a ritenere infondate le richieste di annullamento.
Il caso delle quindici liste senza firme e il precedente di Barcellona
L’altro nodo della vicenda riguarda la presentazione delle liste elettorali riconducibili a Sud chiama Nord. La controversia nasce dall’applicazione delle disposizioni regionali che prevedono, in presenza di determinati requisiti, l’esenzione dall’obbligo di raccogliere le sottoscrizioni necessarie alla presentazione delle candidature.
Il riferimento normativo è l’articolo 7 della legge regionale numero 7 del 1992, che disciplina le condizioni attraverso le quali partiti e gruppi politici dotati di specifici requisiti di rappresentanza all’Assemblea regionale siciliana possono beneficiare dell’esenzione. La questione sollevata dai ricorrenti riguarda soprattutto la possibilità di estendere tale beneficio a più liste riconducibili alla medesima formazione politica. Un tema già affrontato dal Tar di Catania in occasione delle elezioni amministrative di Barcellona Pozzo di Gotto.
In quel procedimento il tribunale aveva in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile il ricorso contro l’ammissione senza firme di diverse liste collegate alla sindaca Melangela Scolaro. Nelle motivazioni i giudici avevano evidenziato come la normativa regionale non prevedesse un limite numerico alle liste che possono usufruire dell’esenzione, purché sussistano i requisiti stabiliti dalla legge. Si tratta di un precedente significativo, anche se le contestazioni relative alle elezioni messinesi presentano ulteriori profili, a cominciare dalla questione delle dimissioni del sindaco. Sarà quindi importante verificare se e in quale misura il collegio abbia richiamato l’orientamento già espresso nel procedimento riguardante Barcellona.
La difesa del Comune e le polemiche sull’incarico legale
Nei procedimenti si sono costituiti gli enti interessati dagli atti impugnati, tra cui la Regione Siciliana, attraverso l’assessorato delle Autonomie locali, la Prefettura e il Comune di Messina.
A difendere le posizioni dell’amministrazione comunale è stato l’avvocato Santi Delia, già impegnato nella controversia elettorale di Barcellona Pozzo di Gotto. L’incarico conferito dalla giunta comunale messinese aveva suscitato anche polemiche politiche, con le contestazioni sollevate dall’esponente dell’opposizione Marcello Scurria. Sul fronte dei ricorrenti, Paolo Starvaggi aveva già seguito il procedimento relativo alle amministrative di Barcellona, conclusosi con una pronuncia parzialmente favorevole alle posizioni sostenute dalle liste ammesse senza sottoscrizioni.
Elezioni confermate, ora l’attesa per le motivazioni
Il doppio rigetto rappresenta un passaggio rilevante per l’amministrazione Basile e per Sud chiama Nord. Le richieste di annullamento non sono state accolte e i risultati delle amministrative di maggio restano validi. Sul piano politico, il pronunciamento allontana, allo stato, la prospettiva di una ripetizione delle elezioni per effetto dei due ricorsi. Sul piano giuridico, tuttavia, la vicenda richiede ancora un approfondimento: il deposito delle sentenze integrali permetterà di conoscere le valutazioni del tribunale sulle singole contestazioni.
Soltanto attraverso le motivazioni sarà possibile comprendere se il Tar abbia affrontato nel merito tutti i profili sollevati e quali principi siano stati applicati alle questioni relative alle firme, alle dimissioni del sindaco e alla convocazione delle urne. Resta inoltre da verificare se i ricorrenti decideranno di impugnare le pronunce davanti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. Per il momento, il dato giudiziario è inequivocabile: entrambi i ricorsi sono stati respinti e la riconferma elettorale di Federico Basile non è stata annullata.





